Efficacia della norma nel tempo e nello spazio

L’efficacia della norma nel tempo indica il periodo temporale in cui la stessa norma produce i suoi effetti. Tale periodo inizia con l’entrata in vigore della norma e si conclude con la sua abrogazione.

Per entrare in vigore, quindi per diventare obbligatoria, le norme giuridiche devono essere conoscibili dai soggetti a cui esse sono destinate.

In Italia le leggi vengono approvate dal Parlamento, promulgate, entro un mese dall’approvazione, dal Presidente della Repubblica, quindi pubblicate sulla gazzetta ufficiale e trascorso un periodo che di regola è di quindici giorni dalla loro pubblicazione, entrano in vigore, quindi diventano obbligatorie per tutti.

Il tempo di 15 giorni che deve trascorrere dalla pubblicazione di una legge, all’entrata in vigore della stessa, viene definito vacatio legis e ha lo scopo  Tale periodo può, tuttavia, essere più lungo o abbreviato ed è la stessa legge a stabilirlo.

La promulgazione da parte del Presidente della Repubblica di regola deve avvenire entro un mese dell’approvazione, ma la stessa legge, in caso di urgenza può prevedere che tale limite sia ridotto. Esso è un atto dovuto del Presidente della Repubblica, che però incontra alcuni limiti, in quanto se egli dovesse riscontrare dei vizi sostanziali, dovuti a possibili contrasti con la Costituzione o dei vizi formali, dovuti a difetti sul procedimento legislativo, può rinviare la legge alle Camere per una nuova deliberazione. Nel caso in cui la legge sia nuovamente approvata dalle Camere, allora il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.

La pubblicazione avviene a cura del Guardasigilli, cioè il ministro della Giustizia, che ne è responsabile e controlla la corretta distribuzione del testo normativo a tutti i comuni italiani, i quali hanno l’obbligo di rendere disponibile a chiunque, per la consultazione, l’intera raccolta delle leggi dello Stato.

L’efficacia della norma nel tempo è regolata dal principio di irretroattività per il quale la legge regola solo i fatti che si verificano dopo la sua entrata in vigore (la legge vale solo per l’avvenire), non potendosi applicare ai fatti accaduti precedentemente alla sua entrata in vigore.

Il principio di irretroattività conferisce certezza e sicurezza ai rapporti giuridici già instaurati e stabilità all’ordinamento giuridico.

Seppure la regola generale è quella della irretroattività delle norme giuridiche, esistono delle eccezioni a tale regola.

Le norme giuridiche sono retroattive:

  • quando la norma dichiara espressamente la sua retroattività;
  • nel caso di norme interpretative, in quanto interpretano la norma sin dal momento della sua emanazione;
  • nel caso di leggi abolitive, cioè leggi che fanno venire meno alcuni istituti spesso vecchi;
  • nel caso di leggi penali, ove vige il principio del favor rei, secondo cui le norme penali sono retroattive se più favorevoli al reo.

Le norme perdono la propria efficacia quando vengono abrogate. L’abrogazione può essere espressa o tacita.

L’abrogazione è espressa quando la norma posteriore dichiara esplicitamente di abrogare la norma precedente, mentre è tacita quando c’è incompatibilità tra le disposizioni successive e quelle precedenti.

Inoltre l’abrogazione può essere totale o parziale a seconda se la perdita di efficacia riguarda l’intero disposto normativo o solo parte di esso.

La norma, infine, può essere eliminata dall’ordinamento anche ad opera della Corte Costituzionale a seguito di una sentenza che ne dichiari l’incostituzionalità.

L’abrogazione differisce dalla deroga in quanto, quest’ultimo caso, si ha quando una norma fa eccezione a regole contenute in un’altra norma, la quale resta pienamente efficace nel suo ambito.

Efficacia nello spazio

Per quanto riguarda l’efficacia della norma nello spazio, vale il principio di territorialità del diritto, in base al quale le norme giuridiche hanno efficacia nel territorio di competenza dell’autorità che le ha emesse.

Così le leggi emanate dal Parlamento hanno efficacia sul tutto il territorio nazionale; le leggi emanate dai Consigli Regionali hanno efficacia sul territorio delle rispettive regioni. Si parlerà rispettivamente di norme generali nel primo caso, norme locali nel secondo.

Il territorio dello Stato, su cui hanno effetto le norme generali, comprende:

  • la terraferma, delimitata da confini naturali o artificiali;
  • il mare territoriale, la cui estensione raggiunge, normalmente, le 12 miglia marine dalla costa;
  • la piattaforma continentale (“È la parte sommersa dei continenti che si estende, con una pendenza media di 0,1°, dalla linea di costa fino a una profondità stabilita per convenzione. Costituendo il naturale prolungamento della terraferma, l’ampiezza della piattaforma continentale di ciascuno Stato dipende dalla conformazione geologica delle coste.” fonte Treccani);
  • lo spazio aereo sovrastante la terraferma ed il mare territoriale, ed il sottosuolo, nei limiti della loro effettiva utilizzabilità;
  • il territorio fluttuante, ossia le navi e gli aerei, in viaggio in alto mare e sul cielo sovrastante, nonché le navi e gli aerei militari ovunque essi si trovino.

Le convenzioni internazionali disciplinano inoltre due situazioni particolari riguardo al territorio statale:

  • l’extraterritorialità, vale a dire che le sedi diplomatiche straniere sono sottratte al potere di imperio statale;
  • l’ultraterritorialità, cioè la potestà statale è esercitata su edifici siti fuori dal proprio territorio nelle sedi diplomatiche italiane all’estero.

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Rocco Vincy

Analista/Programmatore, web developer e blogger, mi occupo di sicurezza informatica e delle comunicazioni. Co-fondatore del sito/blog "BlogAmico" Telegram: @RoccoVincy

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