Gli atti del Presidente della Repubblica
E secondo l’art. 90 della Costituzione, Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
Per liberarlo da qualsiasi vincolo di responsabilità, L’art. 89 Cost. dispone che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità; se si tratta di atti aventi valore legislativo e di altri atti indicati dalla legge, la controfirma è apposta anche dal Presidente del Consiglio.
Con la controfirma la responsabilità dell’atto si trasferisce sul Governo, liberando di fatto il Presidente della Repubblica.
Gli atti del Presidente della Repubblica possono essere distinti in:
- Atti formalmente e sostanzialmente del Presidente della Repubblica, sono quegli atti propri del Presidente, che hanno a che vedere con la rappresentanza dell’unità nazionale e di garanzia della Costituzione (per esempio la nomina dei cinque senatori a vita, la nomina dei cinque giudici della Corte Costituzionale, la formazione del Governo e lo scioglimento delle Camere ecc.).La controfirma dei Ministri e del Presidente del Consiglio ha solo una funzione di controllo, ovvero che non hanno motivo per opporsi alla decisione;
- Atti formalmente del PdR ma sostanzialmente governativi, sono invece gli atti assunti dal Governo e in questo caso il controllo è svolto dal Presidente della Repubblica, un controllo di legittimità e di merito. Rientrano in questi atti quelli che hanno a che vedere con l’azione del Governo come organo politico e vertice dell’Amministrazione (per esempio l’autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge, l’emanazione dei decreti, la nomina dei funzionari dello Stato ecc.)
Elenchiamo di seguito quali sono gli atti del Presidente della Repubblica e i suoi poteri:
- Può sciogliere le Camere o anche una sola di esse;
- indice nuove elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere;
- può inviare messaggi alle Camere;
- promulga le legge ed emana gli atti avente valore di legge e i regolamenti;
- può rinviare le leggi alle camere con messaggio motivato, chiedendo un nuova deliberazione;
- nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questi, i Ministri;
- autorizza la presentazione dei disegni di legge del Governo;
- nomina gli alti funzionari dello Stato (la scelta di costoro spetta al Governo);
- presiede il Consiglio superiore della difesa;
- comanda le Forze Armate;
- concede la grazia e commuta le pene;
- presiede il Consiglio superiore della Magistratura;
- nomina cinque giudici della Corte Costituzionale;
- conferisce onorificenze;
- nomina cinque sentori a vita;
- accredita e riceve gli ambasciatori degli altri Stati;
- ratifica i trattati internazionali(previa autorizzazione delle Camere);
- dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;
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