I poteri legislativi del Governo
La funzione legislativa del Governo viene esercitata attraverso due atti aventi forza di legge:
- i decreti legislativi (detti anche leggi delegate);
- i decreti legge.
La differenza fondamentale tra questi due atti sta nel fatto che nel caso dei decreti leggi, la potestà legislativa è data dal Parlamento al Governo attraverso una legge delega, mentre nei casi dei decreti legge, il Governo assume direttamente la potestà legislativa, ma solo a determinate condizioni.
Vediamo più nel dettaglio i due atti.
Il decreto legislativo, come abbiamo detto, è un atto del Governo, approvato sulla base di una delega che gli è conferita dal Parlamento tramite una apposita legge detta legge di delegazione o legge delega.Il motivo per cui il Parlamento conferisce la delega al Governo, sta nel fatto che per testi legislativi tecnicamente molto complessi il Governo ha maggiori possibilità di azione, potendosi avvalere di commissioni di esperti.
Il Governo, nel legiferare deve rispettare i limiti contenuti nella delega parlamentare. Se dovesse abusare della delega ricevuta andando al di là di quanto il Parlamento ha voluto concedergli, il decreto sarà invalidato per eccesso di delega, ovvero la Corte Costituzionale potrà annullare il decreto del Governo per incostituzionalità.
La legge di delegazione è una normale legge con la particolarità che non può essere approvata in Commissione ma dev’essere approvata in assemblea. Inoltre deve contenere:
- la materia oggetto della delega, la delega può aversi solo per oggetti definiti. Il Governo non può legiferare su quel che vuole, né le camere possono consentirgli di esercitare pieni poteri;
- il termine entro il quale il Governo è tenuto legiferare;
- i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve ispirarsi nell’approvare il decreto legislativo.
In altri termini la delega non può essere in bianco. Stabilendo l’oggetto, il termine e i criteri direttivi, il Parlamento ha modo di affermare la sua posizione di supremazia nel procedimento.
Una volta approvato e deliberato dal Consiglio dei ministri il testo legislativo, il decreto è emanato dal Presidente della Repubblica sotto forma di decreto legislativo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto legge, a differenza del decreto legislativo, è un atto che il Governo delibera direttamente sotto la propria responsabilità. Può essere emanato solo i casi straordinari di necessità e di urgenza, quando l’intervento del Parlamento, data la lunghezza delle procedure, risulterebbe tardivo.
Il decreto legge entra in in vigore immediatamente, con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Come nel caso del decreto legislativo, anche qui l’intervento del Parlamento è indispensabile. Infatti il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla pubblicazione e ne caso in cui non fosse convertito, perde efficacia sin dall’inizio.
Inoltre il Parlamento, durante la fase di conversione, può modificare il testo del decreto mediante emendamenti.
Quindi la differenza, nei due atti, sta nel fatto che nel caso di decreto legislativo l’intervento del Parlamento è preventivo, mentre per i decreti legge è successivo.
Al Governo spetta anche il potere di adottare atti normativi secondari, privi di forza di legge, i regolamenti.
I regolamenti sono disposizioni emanate dal potere esecutivo e servono a completare la legge. Vengono detti atti normativi secondari, per indicare la loro collocazione gerarchica tra le fonti del diritto.
I regolamenti governativi possono essere:
- esecutivi (o di esecuzione);
- organizzativi;
- autorizzativi.
I regolamenti esecutivi sono quelli adottati per regolare la modalità di esecuzione di una legge. Rientrano nella competenza del Governo in quanto organo esecutivo.
I regolamenti organizzativi, sono quelli che il Governo adotta in quanto vertice dell’organizzazione amministrativa e servono ad adottare le regole che ritiene opportune per assicurare il buon andamento e l’imparzialità degli uffici pubblici.
Mentre i regolamenti autorizzativi sono norme dettate dal governo nei settori di interesse pubblico, al di là di quanto già previsto dalla legge. A volta è la stessa legge a demandare a regolamenti Governativi la disciplina di alcune norme.
Esistono dei limiti all’uso dei regolamenti derivanti dalla riserva di legge.
Abbiamo due tipi di riserva di legge:
- riserva di legge assoluta, dove determinate materie possono essere regolamentate solo dalla legge;
- riserva di legge relativa, dove la legge stabilisce le linee generali alle quali il regolamento deve attenersi.
Nell’ambito dei potere regolamentare devono essere distinti:
- i regolamenti del Governo in senso stretto, deliberati dal Consiglio dei Ministri ed emanati dal Presidente della Repubblica con decreto (D.P.R.);
- i regolamenti ministeriali, provenienti da singoli ministri e emanati con decreto ministeriale.
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