Il Governo
Il Governo è un organo complesso composto dal Presidente del Consiglio, dai ministri e congiuntamente costituiscono il Consiglio dei ministri.
Il Governo è titolare del potere esecutivo e svolge un ruolo rilevante nell’attività di indirizzo politico. Ha compiti propri diversi da quelli del Parlamento; al Parlamento spetta deliberare, al Governo spetta operare. Ma sarebbe sbagliato ridurre il compito il suo compito alla solo esecuzione delle leggi. Esso è posto al vertice dell’immenso apparato della Pubblica Amministrazione,ed è certamente l’organo che esegue le leggi deliberate dal Parlamento. Ma è soprattutto organo di direzione, impulso e di indirizzo della vita politica; amministra le finanze, comanda la forza pubblica, può talvolta deliberare al posto del Parlamento (tramite decreto legge e decreto legislativo).
La Formazione del Governo
La formazione del Governo è il procedimento di nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri.
Tale procedimento è regolato solo in piccola parte dalla Costituzione, l’art. 92 si limita a stabilire che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e su sua proposta i Ministri.
In realtà il procedimento è articolati in tre fasi:
- consultazioni;
- conferimento dell’incarico di formare il nuovo Governo;
- nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica non può nominare chi vuole, egli ha il compito di nominare un Governo che possa riscuotere la fiducia della maggioranza parlamentare.
Per farsi un idea precisa della situazione politica procede alle consultazione con:
- presidenti dei gruppi parlamentari, che di regola, si fanno accompagnare dai segretari dei partiti che rappresentano;
- i presidenti delle due Camere;
- gli ex Presidenti della Repubblica.
Quando ha un quadro politico sufficientemente chiaro, il Presidente della Repubblica conferisce l’incarico alla persona che dovrà ricoprire il ruolo di Presidente dei Consiglio, il quale a sua volta accetta l’incarico con riserva.
Il Presidente del Consiglio incaricato, in accordo con i partiti politici di maggioranza, forma la lista dei ministri, con la quale si reca dal Presidente della Repubblica per sciogliere la riserva.
Il Presidente della Repubblica procede con decreto alla nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Poiché tutti gli atti del Presidente della Repubblica richiedono la controfirma, i decreti di nomina sono controfirmati dal nuovo Presidente del Consiglio.
Una volta nominati, i il Presidente del Consiglio ed i Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica e da questo momento il nuovo Governo entra in carica.
Se pur in carica il nuovo Governo ha poteri limitati, poiché necessita della fiducia del Parlamento.
Entro dieci giorni dalla nomina il nuovo Governo deve presentarsi alle Camere per esporre il proprio programma ed ottenere la fiducia.
La fiducia è approvata con mozione motivata, votata per appello nominale, in modo che il voto sia palese e per costringere tutti i parlamentari ad assumersi pubblicamente la propria responsabilità.
Una volta ottenuta le fiducia di entrambe le Camere, il Governo entra nella pienezza dei suoi poteri e può iniziare ad operare per la realizzazione del programma politico.
Il Governo resta in carica finché gode della fiducia delle Camere, la quale però può essere revocata. La revoca della fiducia avviene mediante votazione di una mozione di sfiducia, la quale per essere discussa e messa in votazione deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia o il rigetto della mozione di fiducia iniziale determinano la crisi di Governo, il quale è tenuto a presentare le dimissioni al Presidente della Repubblica.
Con la crisi di Governo, il Presidente della Repubblica avvia nuovamente le consultazioni e quindi decidere se dare il mandato per formare un nuovo governo ad un nuovo soggetto o sciogliere le Camere indire nuove elezioni.
Il Governo dimissionario tuttavia rimane in carica fino all’entrata in funzione del successivo, per evitare che si determini un vuoto nella suprema direzione dello Stato.
Struttura e poteri del Governo
Come già detto, il Governo è un organo complesso composto a sua volta da altri organi: il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio e i Ministri.
Esistono inoltre altri organi non previsti dalla Costituzione e quindi definiti non necessari, sono:
- il Consiglio di Gabinetto;
- i Comitati interministeriali;
- i sottosegretari e i viceministri;
- i Commissari Straordinari di Governo.
L’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinata dalla legge n.400 del 1988, emanata dopo tanti anni in attuazione dell’art. 95, ultimo comma, la quale ha provveduto a dare una disciplina organica del Governo nel suo complesso, disciplinandone gli organi.
Vediamo ora quali sono i compiti e le funzioni dei singoli organi.
Il Consiglio dei Ministri
E’ un organo collegiale composto da tutti i Ministri e presieduto dal Presidente del Consiglio, il quale lo convoca e ne fissa l’ordine del giorno.
Costituisce il Governo nella sua interezza, in quanto massimo organo governativo, al Consiglio dei Ministri spettano i compiti di maggiore rilievo politico.
In particolare:
- determina la politica generale del Governo (es. approva il programma da sottoporre alle Camere per la fiducia)
- risolve i conflitti di competenza tra i Ministri;
- delibera i disegni di legge da presentare alle Camere, i decreti legge e i decreti legislativi, nonché i regolamenti governativi;
- prende le decisioni riguardanti i rapporti con le Regioni e gli enti locali;
- prende le decisioni fondamentali di politica estera e di politica comunitaria e quelle che riguardano i rapporti con la Chiesa cattolica e gli altri culti;
- nomina i presidenti dei principali enti pubblici;
- esprime gli orientamenti amministrativi complessivi ai quali i singoli Ministri e la Pubblica Amministrazione devono attenersi.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il compito essenziale del Presidente del Consiglio è garantire l’unità dell’azione di governo, in conformità al programma su cui ha ottenuto la fiducia.
La Costituzione prevede che il Presidente del Consiglio:
- dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile davanti alle Camere;
- mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo;
- promuove e coordina l’attività dei ministri.
Egli non è al capo dei ministri, non poteri di comando nei loro confronti, ha solo poteri di direzione e di coordinamento dell’attività del Governo.
I Ministri
I ministri hanno una doppia natura, infatti sono membri del Consiglio dei Ministri e a capo dei diversi grandi settori della Pubblica Amministrazione che si denominano Ministeri o Dicasteri ed esercitano poteri di indirizzo e controllo sugli enti e le aziende.
Il Ministro da un lato deve garantire che l’attività della Pubblica Amministrazione sia conforme all’indirizzo politico del Governo e dall’altro che le decisioni di quest’ultimo tengano conto del buon funzionamento della Pubblica Amministrazione, in particolare dell’imparzialità e del buon andamento.
L’art.95 Cost. al comma 2 prevede che i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
Organi Governativi non necessari
Per concludere elenchiamo quali sono gli organi governativi non necessari e le loro funzioni:
- Vice presidenti del Consiglio dei Ministri, hanno la funzione di supplenza del Presidente del Consiglio;
- Ministri senza portafoglio, hanno funzioni delegate dal Presidente del Consiglio senza avere un ministero. Per svolgere le loro funzioni si avvalgono di un dipartimento della Presidenza;
- Sottosegretari di Stato, coadiuvano il Ministro o lo stesso Presidente, possono intervenire per il Governo, alle sedute delle Camere o delle Commissioni, secondo le direttive del Ministro o del Presidente e rispondere ad interrogazioni o interpellanze;
- Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, è sottosegretario del Presidente ed è anche segretario del Consiglio dei Ministri, per questo motivo partecipa alle riunioni del Consiglio e ne cura le verbalizzazioni;
- Vice Ministri, sono sottosegretari che possono partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti la materia loro delegata;
- Consiglio di Gabinetto, è un comitato più ristretto composto da ministri che il Presidente ritiene maggiormente rappresentativi;
- Comitati interministeriali, si solito costituiti da ministri con funzioni omogenee;
- Commissari straordinari di Governo, sono nominati con D.P.R. per realizzare obiettivi specifici, per programmi o indirizzi del Parlamento o del Governo.
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