Il Parlamento

Il Parlamento italiano è un organo bicamerale, cioè composto da due camere che sono la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. A volte si usa indicarle anche con il nome dei palazzi in cui hanno sede, rispettivamente Montecitorio e Palazzo Madama.

Sono due camere distinte e autonome, indipendenti l’una dall’altra, ma essenzialmente dotate degli stessi poteri e delle stesse funzioni, tant’è vero che questa caratteristica del Parlamento prende il nome di bicameralismo perfetto o paritario.

Le due camere si distinguo essenzialmente per il numero dei membri e per l’elettorato attivo e passivo. Vediamo nel dettaglio queste differenze:

La Camera dei Deputati:

  1. è composta da 630 deputati;
  2. possono essere eletti deputati coloro che abbiano compiuto 25 anni e siano cittadini italiani (elettorato passivo);
  3. possono eleggere i deputati coloro che abbiano compiuto 18 anni di età e siano cittadini italiani (elettorato attivo).

Il Senato della Repubblica:

  1. è composta da 315 senatori più i senatori a vita;
  2. possono essere eletti senatori coloro che abbiano compiuto 40 anni e siano cittadini italiani (elettorato passivo);
  3. possono eleggere i senatori coloro che abbiano compiuto 25 anni di età e siano cittadini italiani (elettorato attivo).
  4. inoltre vanno aggiunti alcuni membri non eletti, che sono cinque senatori a vita, nominati del Presidente della Repubblica, tre le persone che hanno “illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario” e dagli ex Presidenti della Repubblica.

Potrebbero esseri cause ostative alla carica di senatore o parlamentare, pertanto la legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di parlamentare.

Cerchiamo di chiarire la differenza tra questi due termini:

  • L’ineleggibilità agisce sulla figura del candidato prima delle elezioni, e si verifica quando un cittadino ricopre determinate cariche che può porlo in una posizione di vantaggio rispetto ad altri candidati, ad esempio non possono essere eletti sindaci di comuni con oltre 20.000 abitanti i prefetti, i presidenti di provincia.Se in presenza di una causa di ineleggibilità un soggetto sia comunque eletto, la sua elezione viene dichiarata nulla.
  • L’incompatibilità agisce quando il candidato è già stato eletto e si verifica quando la legge vieta ad soggetto di detenere contemporaneamente due cariche. A differenza dell’ineleggibilità, non comporta alcuna invalidità dell’elezione ma impone una scelta tra il nuovo ed il precedente ufficio ricoperto (es. il caso che un soggetto ricopra contemporaneamente la carica di senatore e deputato).

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità di incompatibilità.

La verifica è affidata alla Giunta delle elezioni alla Camera e alla Giunta delle elezioni e delle immunità al Senato.

La durata delle camere

Le camere durano in carica per 5 anni. Il periodo compreso tra un elezione e l’altra è denominata legislatura che come abbiamo detto dura cinque anni, ma la durata può essere più breve in caso di scioglimento anticipato delle Camere.

In caso di scioglimento delle camere o in caso di fine legislatura, al fine di evitare vuoti, i poteri delle camere sono prorogate sino all’insediamento delle nuove camere, garantendo la loro continuità. Si parla in questo caso di prorogatio delle Camere scadute. Le nuove elezioni devono avvenire entro settanta giorni dalla fine legislatura e la prima riunione delle nuove camere deve avere luogo non oltre il ventesimo giorno.

La proroga della durata delle Camere oltre la normale durata della legislatura è una misura eccezionale ammessa solo per legge e in caso di guerra.

Alla continuità delle Camere, di cui si è appena parlato, corrisponde il contrario principio di discontinuità dei lavori parlamentari. Poiché ogni Camera è nuova rispetto alla precedente, tutti i procedimenti non conclusi devono ricominciare da capi davanti le nuove Camere. Il lavoro iniziato ma non terminato andrà perso.

Come abbiamo detto, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere prima della scadenza della legislatura, tranne nel caso in cui ci si trova nel semestre bianco, ossia negli ultimi sei mesi del suo mandato, a meno che i sei mesi coincidano, in tutto o in parte, con i sei mesi di legislatura.

Le due camere lavorano ciascuna per proprio conto, salvo casi particolari previsti dalla Costituzione in cui si riuniscono in seduta comune presso la sede della Camera dei deputati e dove la presidenza spetta al Presidente della Camera dei Deputati.

I casi in cui il parlamento si riunisce in seduta comune sono:

  1. elezioni e il giuramento del Presidente della Repubblica;
  2. messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per altro tradimento o attentato alla Costituzione;
  3. elezioni di un terzo del Consiglio superiore della Magistratura;
  4. elezioni di cinque giudici costituzionali;
  5. elezione dei 45 cittadini tra i quali dovranno essere scelti a sorte i 16 giudici aggregati alla Corte Costituzionale nel caso di giudizio si accusa contro il Capo dello Stato.

La Costituzione prevede che le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando una Camera si riunisce in via straordinaria, è convocata di diritto anche l’altra.

I Parlamentari: Rappresentanza politica e garanzie

Secondo l’articolo 67 della Costituzione ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

“Senza vincolo di mandato” significa senza mandato imperativo. Il divieto di mandato imperativo libera il deputato da interessi specifici del proprio elettorato e lo rende libero di operare in nome degli interessi generali della Nazione.

Per svolgere in piena libertà le proprie funzioni, i Parlamentari godono di particolari garanzie, denominate immunità e sono l’insindacabilità e l’inviolabilità (c.d. guarentigie).

L’insindacabilità vuol dire che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espressi e dei voti dati nell’esercizio delle sue funzioni.

L’inviolabilità riguarda i reati comuni commessi anche al di fuori dall’esercizio delle sue funzioni e prevede che senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a:

  • perquisizione personale o domiciliare;
  • arresto o qualunque altra limitazione della libertà personale, salvo che non sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza o dare esecuzione ad una sentenza definitiva di condanna;
  • intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Anche la sede delle Camere è inviolabile, infatti la forza pubblica non può entrare se non chiamata dal suo Presidente.

Inoltre al parlamentare spetta un indennità (irrinunciabile), stabilita per legge.

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Rocco Vincy

Analista/Programmatore, web developer e blogger, mi occupo di sicurezza informatica e delle comunicazioni. Co-fondatore del sito/blog "BlogAmico" Telegram: @RoccoVincy

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