Il Presidente della Repubblica
Il presidente della Repubblica è la massima figura istituzionale rappresentativa di uno stato con forma di governo repubblicana, egli è posto a capo dello Stato.
Nei regimi monarchici il Capo dello Stato è impersonato dal Re, in quelli repubblicani dal Presidente della Repubblica.
L’espressione Capo dello Stato non deve intendersi come se implicasse il supremo potere di comando nello Stato, in quanto, nella nostra forma di governo, il potere dello Stato è distribuito tra organi diversi, i quali le esercitano in posizione di reciproca indipendenza.
Tuttavia, il Presidente della Repubblica è “Capo dello Stato” per i motivi descritti di seguito:
Il garante della Costituzione
Il Capo dello Stato è il garante della Costituzione, egli svolge quella particolare funzione di garanzia e del buon funzionamento globale del sistema costituzionale dello Stato.
Come garante della Costituzione è chiamato a svolgere due compiti:
- il controllo contro gli abusi compiuti dagli altri organi;
- l’attivazione contro la loro inerzia.
Il rappresentante dell’unità nazionale
La costituzione parla del Presidente della Repubblica come rappresentante dell’unità nazionale. In questo senso è Capo dello Stato perché impersonifica e rende visibile il popolo italiano considerato come unità. Egli è perciò un simbolo.La Costituzione ha voluto creare la figura del Presidente come un soggetto super partes (al di sopra delle parti), che non rappresenta questa o quella forza politica, ma la Nazione tutta nella sua unità con il compito di controllare che i vari organi operino nel rispetto della Costituzione.
Elezioni
Ai sensi dell’art. 83 della Costituzione:
« Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. »
I requisiti di eleggibilità, contenuti nel primo comma dell’art. 84 della Costituzione, sono:
- l’avere cittadinanza italiana;
- aver compiuto i 50 anni d’età;
- godere dei diritti civili e politici.
La Costituzione prevede inoltre l’incompatibilità con qualsiasi altra carica.
L’elezione del presidente della Repubblica avviene su iniziativa del presidente della Camera dei deputati e la Camera dei deputati è la sede per la votazione.
Il presidente della Camera convoca la seduta comune trenta giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso.
Nel caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del presidente in carica, il presidente della Camera convoca la seduta comune entro quindici giorni.
Nel caso le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione del presidente della Repubblica avrà luogo entro il quindicesimo giorno a partire dalla riunione delle nuove camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica.
Quest’ultima previsione serve a svincolare l’elezione del nuovo presidente della Repubblica dalla conflittualità tipica del periodo pre-elettorale e a fare in modo che il nuovo presidente risulti eletto da un Parlamento completamente legittimato.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. É eletto Presidente chi ottiene la maggioranza dei 2\3 nei primi 3 scrutini, chi ottiene maggioranza assoluta dei voti in uno dei successivi scrutini.
Dopo essere stato eletto il Presidente della Repubblica presta giuramento davanti al Parlamento in seduta comune di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione.
Durata in carica e supplenza
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni (art. 85 Cost.).
La cessazione della carica può avvenire alla scadenza del mandato, essendo trascorsi i sette anni previsti, oppure:
- dimissioni;
- morte;
- decadenza nel caso vengano meno i requisiti della sua eleggibilità;
- destituzione, in seguito a giudizio della Corte Costituzionale che l’abbia riconosciuto colpevole di altro tradimento o attentato alla Costituzione.
Nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere alle sue funzione, per uno stato di malattia temporanea o perché il Presidente è in viaggio in paesi che non gli consentano di svolgerle, queste sono esercitate dal Presidente del Senato.
Questo è l’istituto della supplenza ed è per questo che il Presidente del Senato è indicato anche come seconda carica dello Stato.
Durante il periodo di supplenza il Presidente del Senato deve svolgere solo l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente della Repubblica cessato dalla carica diviene senatore a vita, salvo che vi rinunzi o che sia stato condannato dalla Corte Costituzionale (art. 59 Cost.).
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione.
Approfondimenti:
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