Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive
Si definisce rapporto giuridico la relazione fra due o più soggetti disciplinata (o regolamentata) dall’ordinamento giuridico.
Gli elementi che costituiscono il rapporto giuridico sono:
- i soggetti;
- il contenuto;
- l’oggetto.
I soggetti, che possiamo definire come i protagonisti del rapporto giuridico,sono detti “parti”, tutti gli alti soggetti estranei al rapporto giuridico sono detti “terzi”.
Tra le parti del rapporto possiamo distinguere il soggetto attivo, colui a cui l’ordinamento attribuisce un potere, e il soggetto possivo, colui a carico del quale è posto il corrispettivo dovere.
Il rapporto giuridico sorge, si modifica e si estingue al verificarsi di determinate fattispecie, ossia fatti tipici ai quali la norma collega determinati effetti giuridici.
Il potere attribuito al soggeto attivo deriva dalle norme giuridiche, le quali prevedono in astratto determinate situazioni (le fattispecie) che, una volta realizzate, produrranno conseguenze giuridiche.
La situazione giuridica è l’insieme dei fatti materiali che realizzano una determinata fattispecie, cioè il fatto tipico astratto previsto dalla norma giuridica. In pratica una volta realizzata in concreto la previsione della norma, si sarà creata una nuova situazione giuridica.
Per situazione giuridica soggettiva si intende la posizione giuridicamente rilevante che un soggetto assume nell’ambito di un rapporto giuridico.
Le situazioni giuridiche soggettive costituiscono il contenuto dei rapporti giurdici.
In un rapporto giuridico elementare (costituito da due soggetti, ma potrebbero essere anche di più) abbiamo:
- il soggetto attivo, che è colui a cui l’ordinamento attribuisce un potere, ad esempio pretendere il pagamento di un debito;
- e il soggetto passivo, cioè colui a cui carico è posto il corrispettivo del dovere, nell’esempio precedente pagare il suo debito.
Pertanto le situazioni giuridiche soggettive possono essere distinte in attive e passive, secondo che comportino un vantaggio o uno svantaggio del suo titolare.
Le situazioni giuridiche soggettive attive
Le situazioni giuridiche soggettive attive sono:
1. Diritto soggettivo
Il diritto soggettivo si sostanzia nel potere di agire, di un soggetto, per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale, protetto dall’ordinamento.
E’ opportuno, a questo punto, distinguere due importantissimi concetti:
- diritto oggetto;
- diritto soggettivo.
Per diritto oggettivo si intende l’insieme delle regole (o norme giuridiche) poste dallo Stato per disciplinare la vita sociale all’interno dei propri confini. Poiché queste norme, come si è appena detto, sono poste dallo Stato, il diritto oggettivo viene anche indicato come diritto positivo.
Il diritto oggettivo viene di solito distinto in diritto pubblico e diritto privato: il primo è diretto a disciplinare la formazione, l’organizzazione e l’attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i rapporti che essi intrattengono con i privati; il secondo interviene a regolare i rapporti tra i soggetti appartenenti ad una stessa collettività in posizione di parità.
Il diritto soggettivo, invece, come abbiamo già detto, è il potere di agire di un soggetto a tutela di un proprio interesse riconosciuto dall’ordinamento giuridico, nonché la pretesa dello stesso – garantita e disciplinata dal diritto oggettivo – nei confronti di altri soggetti o beni.
I diritti soggettivi possono essere di natura molto diversa tra loro; distinguiamo tre categorie di diritti soggettivi:
- diritti assoluti;
- diritti relativi;
- diritti postestativi.
I diritti assoluti si caratterizzano per fatto che possono essere fatti valere nei confronti di tutti. Per la loro realizzazione non è necessaria la collaborazione di altri soggetti. Tipico diritto assoluto è il diritto di proprietà; il proprietario, infatti, per realizzare il suo diritto non ha bisogno dell’aiuto di altre persone che devono limitarsi solo non turbarlo nel suo godimento. Da una parte abbiamo il diritto; dall’altra (cioè dal lato passivo) abbiamo un generico ” dovere di astensione ” a carico di tutti gli altri consociati. Tipici diritti assoluti sono i diritti reali (come la proprietà) ed i diritti della personalità.
I diritti relativi si possono far valere solo nei confronti di soggetti determinati. Si distinguono da quelli assoluti anche perché per la loro realizzazione è necessaria la collaborazione di altri soggetti. Pensiamo ai diritti di credito; se io devo ottenere una prestazione dal mio debitore, una somma di danaro oppure la realizzazione di un’opera, il mio diritto non potrà realizzarsi senza la sua collaborazione. Diversi saranno, allora, anche i termini che indicano le posizioni delle parti: il creditore avrà nei confronti del debitore “una pretesa”; il debitore dovrà invece adempiere ad “un obbligo”; a guardar bene anche nei diritti assoluti possiamo individuare una pretesa, ma di diversa natura poiché questa è rivolta verso tutti i consociati.
Il diritto potestativo, fa parte della categoria dei diritti relativi ed è la situazione giuridica soggettiva che ha per contenuto il potere di un soggetto di produrre determinati effetti giuridici mediante una dichiarazione unilaterale di volontà (ossia un atto giuridico unilaterale di natura negoziale), al quale corrisponde una situazione di soggezione del destinatario, tenuto a subire tali effetti nella propria sfera giuridica. Abbiamo quindi da una parte (lato attivo del rapporto) una posizione di potere, mentre dall’altra parte (lato passivo del rapporto) una posizione di soggezione.
Esempi di diritto potestativo nell’ordinamento giuridico italiano sono:
- il diritto del proprietario del fondo di rendere comune il muro divisorio;
- il diritto di riscatto convenzionale nella vendita;
- il diritto di accettare l’eredità;
- il potere di scelta nelle obbligazioni alternative;
- il diritto dell’opzionario di determinare la conclusione del contratto con la sua sola dichiarazione di volontà.
Occupiamoci ora di altre situazioni giuridiche soggettive.
A metà strada tra i diritti assoluti e relativi si collocano i diritti personali di godimento.
Come nei diritti relativi, i diritti reali di godimento generano un rapporto giuridico tra due soggetti ma, al tempo stesso, come nei diritti assoluti, a fronte del diritto del titolare a godere di un bene sussiste un dovere generico di astensione da parte di terzi.
L’onere
In diritto l’onere è la situazione giuridica soggettiva caratterizzata dal fatto che il soggetto su cui grava è tenuto ad un determinato comportamento nel proprio interesse, poiché in mancanza si verificherebbe un effetto giuridico a lui sfavorevole o non si verificherebbe un effetto giuridico a lui favorevole.
Il soggetto sul quale grava l’onere è libero di tenere o meno il comportamento e in ciò l’onere si distingue dall’obbligo e dal dovere, la cui inosservanza comporta, invece, l’applicazione di una sanzione: il mancato adempimento dell’onere non comporta alcuna sanzione ma il realizzarsi dell’effetto giuridico sfavorevole o il non realizzarsi dell’effetto giuridico favorevole.
L’esempio classico è rappresentato dall’onere della prova, presente nella generalità degli ordinamenti ed enunciato per quello italiano dall’art. 2697 del Codice civile: chi agisce in giudizio per far valere un diritto deve fornire la dimostrazione dei fatti su cui tale diritto si fonda, così come chi gli oppone un’eccezione deve dimostrare i fatti sui cui essa si fonda.
Se la parte non assolve all’onere della prova, il giudice deciderà la causa in modo sfavorevole alla stessa.
Nel linguaggio giuridico con onere (o peso o modus) s’intende anche una disposizione accessoria del negozio giuridico a titolo gratuito che impone un’obbligazione al destinatario della liberalità (ad esempio: l’obbligazione di destinare una parte dell’immobile donato a ricovero per i poveri).
L’aspettativa
L’aspettativa è una posizione di attesa di un effetto acquisitivo incerto.
Posizione di attesa rispetto ad un acquisto futuro in via di perfezionamento ma non ancora concretizzatosi, a cui l’ordinamento attribuisce tutela in via provvisoria, al fine di garantire all’interessato la possibilità di assicurarsi il diritto in questione. Si trova ad esempio in posizione di aspettativa il soggetto il cui acquisto dipende da un evento futuro e incerto (il trasferimento della proprietà di un bene subordinato al conseguimento della laurea).
Si pensi ad esempio all’aspettativa di cui è titolare l’acquirente di un bene in virtù di un contratto sottoposto a condizione sospensiva non ancora verificatasi. In tal caso il titolare dell’aspettativa è destinatario dell’effetto sperato (l’acquisto della proprietà del bene) ma non ha una pretesa o un potere in ordine alla sua produzione.
All’aspettativa è peraltro riconosciuta una rilevanza giuridica autonoma rispetto alla situazione acquisitiva finale: essa infatti è tutelata contro la mala fede della controparte, e può essere opposta ai terzi acquirenti mediante la trascrizione del titolo di acquisto e legittima il titolare all’esperimento dei rimedi di tipo cautelare predisposti dall’ordinamento giuridico.
La potestà
La potestà (detta anche ufficio) è la situazione giuridica soggettiva che consiste nell’attribuzione di un potere ad un soggetto allo scopo di tutelare un interesse altrui.
L’interesse a tutela del quale il potere è attribuito può essere privato (come nel caso dei genitori che esercitano una serie di poteri nell’interesse del figlio minore) o pubblico (come nel caso del funzionario di un ente pubblico).
A differenza dei diritti soggettivi, nella potestà il titolare non può scegliere se esercitare o meno i poteri attribuitigli, né può rinunciare agli stessi, ma deve esercitarli nell’interesse del beneficiario.
Nello stesso tempo, però, può opporsi contro chiunque pretenda di esercitare al suo posto i poteri di cui è titolare.
La potestà costituisce quindi, allo stesso tempo, un potere e un dovere, tanto che si suole parlare di potere-dovere.
La potestà si contrappone al diritto potestativo perché questo è attribuito nell’interesse del titolare.
Lo status
Lo status è la situazione giuridica attica che esprime la posizione di un soggetto nei confronti di altri soggetti nell’ambito di una collettività organizzata (es. status di cittadino, di figlio, di socio ecc.)
L’interesse legittimo
L’ interesse legittimo può essere definito come la pretesa che un atto amministrativo sia legittimo, riconosciuta a quel soggetto, che rispetto al potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, si trova in una particolare posizione, detta posizione legittimante, rispetto a quella della generalità dei soggetti.
E’ infatti noto come la medesima Amministrazione agisce perseguendo finalità di pubblico interesse, che talvolta vengono a collidere con quelli che sono i particolari interessi di un privato cittadino (si pensi all’ipotesi dell’Amministrazione comunale che deve procedere all’espropriazione di un area di proprietà di un determinato soggetto per realizzare un opera di pubblica utilità).
Allorquando un simile conflitto si manifesta, il privato non può pretendere che l’interesse di cui egli è portatore prevalga sull’interesse generale che guida l’attività dell’Amministrazione pubblica: può soltanto pretendere (e in questo consiste l’interesse legittimo) che tale attività si svolga nel rispetto delle regole che la governano.
Ad esempio, il proprietario dell’area che deve essere espropriata non può opporre il suo diritto all’Amministrazione al fine di impedire l’esproprio; può però richiedere che il procedimento espropriativo sia conforme alla normativa vigente, eventualmente impugnando il provvedimento illegittimo. Ancora, il candidato che partecipa ad un concorso pubblico non ha diritto di ottenere il posto che attraverso il medesimo concorso viene aggiudicato, ma può pretendere che le prove e le relative procedure di valutazione si svolgano nel rispetto delle disposizioni di riferimento.
Nell’ambito delle situazioni giuridiche soggettive passive rientrano il dovere, l’obbligo e la soggezione. Si tratta di situazioni strettamente correlate alle situazioni giuridiche attive.
Il dovere
Il dovere è la situazione giuridica passiva di base del diritto.
È la situazione giuridica in cui si trovano tutti coloro che devono rispettare un diritto assoluto altrui (diritto della personalità o di proprietà).
Il dovere è da intendere come dovere generico di astensione dal ledere diritti altrui, e costituisce il rovescio della medaglia del diritto assoluto.
L’obbligo (dovere specifico)
Si definisce obbligo la situazione soggettiva della persona, che è tenuta ad un certo comportamento.
L’obbligo è strettamente connesso al diritto relativo, e va inteso come situazione passiva cui è tenuto il soggetto passivo di un rapporto obbligatorio, a cui fa riscontro il potere del soggetto attivo di esigere un determinato comportamento.
L’obbligo consiste nel fare o non fare una certa cosa, e quindi si può configurare sia come un dovere positivo che come dovere negativo.
In quest’ultimo caso, si può parlare di divieto.
La soggezione
Con il termine soggezione si indica la situazione soggettiva della persona che, pur non essendo gravata da un obbligo a seguire una certa condotta, deve tuttavia subire gli effetti del potere di altri.
La soggezione è la situazione giuridica passiva in cui viene a trovarsi un soggetto a fronte della titolarità, in capo ad altro individuo, d un diritto potestativo.
L’esempio più chiaro è quello del minorenne, che si trova in soggezione nei confronti dei genitori (o del genitore o del tutore) che esercita la potestà ovvero la tutela del minore nell’interesse dello stesso.
Il genitore, infatti, può prendere decisioni e compiere gli atti che il minore, in quanto tale, non può compiere e che tuttavia sono nell’interesse del minore stesso, che può solo subire gli effetti delle azioni del genitore.
Fatti e atti giuridici (cenni)
I fatti giuridici sono tutti gli accadimenti rilevanti per il diritto, che producono effetti oltre che nel mondo naturale, anche in quello giuridico. Si distinguono in:
- fatti naturali, sono causati da eventi naturali senza che vi sia la volontà dell’uomo, come terremoti o altri eventi naturali;
- fatti umani o atti giuridici, sono posti in essere da un soggetto come frutto di un’attività consapevole e naturale.
Nell’ambito dei fatti umani si distinguono ulteriormente in atti leciti e atti illeciti.
Gli atti leciti si suddividono a loro volta in:
- Negozi giuridici;
- Atti giuridici in senso stretto.
I negozi giuridici sono manifestazioni di volontà poste in essere per ottenere un determinato effetto giuridico. L’atto deve essere conforme alla volontà del soggetto sia in merito al contenuto, sia in merito agli effetti;
Gli atti giuridici in senso stretto, sono tutti quegli atti posti in essere da un soggetto leciti e rilevanti. Non è rilevante la volontà del soggetto in merito agli effetti conseguenti all’atto, questi si produrranno anche contro la sua volontà. Quello che conta è la volontà di compiere l’atto.