Interpretazione della norma giuridica
Per interpretazione della norma giuridica si intende quell’attività intellettiva mediante la quale si attribuisce l’esatto significato ad una norma giuridica, al fine di poterla correttamente applicare.
L’art. 12 preleggi (Codice Civile – Disposizione sulla legge in generale) prevede che: “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.” e continua affermando, al secondo comma, che: “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.”.
Si parla di interpretazione letterale quando si ricerca il significato della norma considerando il “significato proprio delle parole, secondo la connessione tra esse”.
Mentre l’interpretazione viene definita logica quando la ricerca dell’esatto significato della norma avviene considerando “le intenzioni del legislatore” che si è prefissato al momento della sua emanazione.
Si possono avere diversi tipi di interpretazione, in base ai soggetti che la compiono e in base ai risultati che si ottengono:
- in relazione ai soggetti che compiono l’interpretazione si ha:
- l’interpretazione autentica, compiuta dallo stesso legislatore, il quale emana norme che hanno la funzione di chiarire il significato e i modi di attuazione della norma preesistente; essa è vincolante per tutti;
- l’interpretazione giudiziale, compiuta dal giudice nell’applicare una norma in una controversia; è vincolante solo per le parti in giudizio;
- l’interpretazione dottrinale, compiuta dagli studiosi del diritto; non è vincolante.
- in relazione ai risultati si avremo:
- interpretazione dichiarativa, se il risultato dell’interpretazione letterale coincide con quello dell’interpretazione logica;
- interpretazione estensiva, quando si estende la portata della norma, dando un significato alle parole oltre l’uso cui sono normalmente destinate;
- interpretazione restrittiva, si ha quando l’interprete restringe il significato della norma, quindi nell’ambito di applicazione esclude quei rapporti che sembra disciplinare, ma in realtà non regola.
Potrebbe succedere che una fattispecie concreta non sia prevista o disciplinata da alcuna norma giuridica. In questo il giudice, in base a quanto previsto dall’art. 12 preleggi comma 2, può sopperire a tale deficienza normativa, applicando la disciplina giuridica dettata per un caso simile o una materia analoga, ovvero, se mancano norme dettate per fattispecie analoghe e il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
Il ricorso all’analogia però incontra alcuni limiti, infatti è ammissibile solo se il caso in questione non sia previsto da alcuna norma e che il rapporto di somiglianza concerni elementi che hanno costituito la giustificazione al ricorso all’analogia.
Inoltre è fatto divieto del ricorso all’analogia per leggi penali, nel rispetto del principio di legalità, e per le leggi eccezionali, in quanto il tenore eccezionale delle stesse ne sconsiglia l’applicazione in altre circostanze.
L’analogia non va confusa con l’interpretazione estensiva, perché con l’analogia si è fuori dai confini della norma, il caso da regolare non rientra nel suo ambito, con l’interpretazione estensiva si attribuisce un significato più ampio, tale da comprendere più casi ma restando sempre nel suo ambito.
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