La Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale è l’organo di controllo della costituzionalità delle leggi, cioè l’organo a cui è demandato il compito di verificare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.

Il controllo di costituzionalità nel nostro ordinamento è di tipo accentrato, cioè è istituito un organo, la Corte Costituzionale, allo specifico scopo di controllare il rispetto della Costituzione e se è il caso, dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge.

Inoltre, sempre nel nostro ordinamento, è previsto un controllo di tipo successivo, vale a dire un controllo che solo dopo l’entrata in vigore della legge.

I compiti della Corte Costituzionale non si limitano solo alla verifica della costituzionalità delle leggi, essa giudica inoltre:

  • sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato;
  • sui conflitti di attribuzione tra Stato e le Regioni e tra le Regioni;
  • sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica;
  • sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo.

Sono esclusi dal giudizio della corte le fonti secondarie, i regolamenti parlamentari e le fonti comunitarie.

La Corte Costituzionale si compone di 15 giudici che durano in carica nove anni, dei quali:

  • cinque sono eletti dal Parlamento in seduta comune, per i primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei 2/3, dal quarto in poi la maggioranza dei 3/5;
  • cinque sono nominati dal Presidente della Repubblica;
  • cinque sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa, tre sono eletti tra i membri della Corte di Cassazione, uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei Conti.

Una volta scaduto, il mandato non può essere rinnovato , alla scadenza il giudice cessa dalla carica e dall’esercizio delle sue funzioni. Non si applica per i giudici della Corte Costituzionale il regime della prorogatio, poichè la Corte può continuare la sua attività anche se non sono presenti tutti i suoi membri.E’ prevista una componente minima di almeno 11 giudici.

I giudici della Corte Costituzionale possono essere scelti tra le seguenti categorie:

  • magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa;
  • professori ordinari di università in materie giuridiche;
  • avvocati con almento venti anni di esercizio.

Per i giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’elegibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione, con le stesse modalità previste per la nomina dei giudici ordinari.

Esistono dei divieti e incompatibilità relativi ai membri della Corte:

  1. non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società con fini di lucro;
  2. non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorsi, ne ricoprire cariche universitarie e non possono candidarsi in elezioni amministrative o politiche;

Anche i giudici della Corte Costituzionale godono di immunità, in quanto non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Tra i componenti della Corte viene eletto un presidente che dura in carica tre anni ed è rielegibile, formo restando in ogni caso i termini di scadenza dell’ufficio di giudice della Corte Costituzionale.

Nei procedimenti dinanzi la Corte Costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione.

Le udienze sono pubbliche, ma il presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere la sicurezza dello Stato o all’ordine pubblico o alla morale,ovvero quando avvengo manifestazioni che possano turbare la serenità.

Esisto due procedimenti attraverso i quali si ricorre al giudizio della corte, e sono:

  • il giudizio in via incidentale;
  • il giudizio in via principale;

Il ricorso al giudizio in via incidentale avviene durante un processo, dove la questione di incostituzionalità è sollevata da una delle parti o dallo stesso giudice, il quale tuttavia, prima di attivare il procedimento davanti la Corte, deve esprimenrsi sulla rilevanza, cioè se la norma è rilevante nel procedimento in corso, e sulla non manifesta infondatezza, cioè sull’esistenza o meno del dubbio di incostituzionalità. Se giudice visti i requisiti, può decidere, con ordinanza e non con sentenza, se respingere l’eccezione e continuare il processo, oppure accoglierla, sospendendo il giudizio e rinviare gli atti alla Corte Costituzionale.

Le parti (sia quelle del giudizio, che il Governo) possono costituirsi o meno, il procedimento dinanzi la Corte procede in ogni caso.

Sulla questione la Corte Costituzionale decide in via definitiva con sentenza, che può essere di accoglimento o rigetto. Nel caso di accoglimento la Corte dichiare l’incostituzionalità della legge, la quale perde effetto retroattivo sul processo e su tutti gli altri giudizi non ancora passati in giudicato dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza.

Nel caso di rigetto, la Corte rimette gli atti al giudice de quo, che deve applicare la legge impugnata senza sollevare nuovamente la questione nel corso del medesimo procedimento.

La stessa questione, anche con le stesse motivazioni può essere sollevata da qualsiasi altro giudice.

La Corte Costituzionale decide con ordinanza nei casi di manifesta inammissibilità del ricorso, di manifesta infondatezza o quando restituisce gli atti al giudice de quo per un riesame.

Un’altra via per attivare il giudizio della Corte sulle leggi è il ricorso in via diretta o principale, in cui lo Stato, attraverso il Presidente del Consiglio e previa delibera del Consiglio dei Ministri, impugna una legge di una Regione, o una Regione impugna una legge statale o una legge di un’altra Regione, impugna una legge (regionale o statale), mediante il ricorso diretto alla Corte, senza il filtro di un processo e quindi di un giudice.

I motivi del ricorso sono delimitati ai vizi di competenza della legge impugnata, quanto lo Stato o le Regioni eccedono i limiti costituzionali delle rispettive sfere di competenza.

Per quento riguarda il giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo, la Corte Costituzionale riceve dalla Corte di Cassazione l’ordinanza relativa alla richiesta di referendum sul quale dovrà pronunciarsi sulla sua legittimità costituzionale. Se viene dichiarata l’ammissibilità del referendum, questo dovrà essere indetto dal Presidente della Repubblica, se invece viene affermata l’inammisibilità, tutto il procedimento resta bloccato.

La sentenza che decide sull’inammissibilità del referendum ha efficacia limitata al caso specifico, pertanto qualora fosse richiesto successivemente un referendum abrogativo della medesima legge , la Corte dovrà nuovamente pronunciarsi.

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Rocco Vincy

Analista/Programmatore, web developer e blogger, mi occupo di sicurezza informatica e delle comunicazioni. Co-fondatore del sito/blog "BlogAmico" Telegram: @RoccoVincy

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