La funzione legislativa

La funzione legislativa spetta alle camere, che la esercitano collettivamente (art. 70 Cost.), ciò significa che, per l’approvazione di una legge, occorre il voto favorevole, sullo stesso testo, sia della Camera dei Deputati che del Senato.

L’approvazione di una legge prevede un complesso procedimento che comprende diverse fasi: l’iniziativa, l’esame e l’approvazione, la promulgazione e la pubblicazione.


1. l’Iniziativa legislativa

L’iniziativa legislativa si esercita presentando al Presidente di una delle due Camere (indifferentemente) una proposta di legge o un disegno di legge, cioè un testo redatto in articoli.

Possono presentare proposte di legge:

  • il Governo;
  • i singoli parlamentari;
  • il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL);
  • 50.000 elettori;
  • le regioni.

La differenza di terminologia tre proposta e disegno di legge sta nel fatto che il disegno lo presenta il Governo, mentre la proposta è presentata dai singoli parlamentari, ma nella sostanza non c’è alcuna differenza.

2. Esame e l’approvazione

Per l’approvazione delle proposte di legge sono previsti un procedimento ordinario e due abbreviati.

Nel procedimento ordinario la proposta di legge viene attribuita, per l’esame preliminare, ad una o più commissioni permanenti competenti per materia. In questo caso si dice che le Commissioni parlamentari operano come Commissioni referenti o i sede referente.

La commissione esamina il testo e redige una o più relazioni, di solito una della maggioranze e una o più di una delle opposizioni, che vengono inviate all’assemblea dove il testo della proposta di legge viene discusso e messo ai voti. La votazione avviene articolo per articolo e, alla fine,  sul testo nel suo complesso.  Sugli articoli, i parlamentari,  possono proporre emendamenti (cioè proposte di modifica) finalizzati a modificare, sopprimere o aggiungere articoli.

Il testo una volta approvato nel suo complesso passa all’altra Camere dove viene ripetuto il processo di approvazione. Se il testo dovesse subire modifiche allora ritorna alla Camera predente per l’approvazione delle modifiche. La proposta di legge non si considera definitivamente approvata fin quando entrambe le camere non approvano lo stesso testo. Questa andare e venire del testo tra le due camere si denomina navetta, ed è una conseguenza del bicameralismo perfetto.

Al fine di snellire i lavori parlamentare dall’approvazione di tutti i procedimenti legislativi, la Costituzione ha previsto un alternativa, decentrando il procedimento legislativo che viene svolto tutto in commissione. L’esame e l’approvazione sono demandati alla commissione competente, la quale assume un compito deliberativo o legislativo, in questo caso si dice che la commissione si riunisce in sede deliberativa.

La procedura decentrata è soggetta a dei limiti, poiché il numero limitato dei componenti e la scarsa pubblicità dei lavori, favoriscono colpi di mano.

Per evitare questo , la Costituzione esclude l’approvazione in commissione delle leggi di maggiore importanza: leggi in materia costituzionale ed elettorale, leggi di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi.

Inoltre in qualsiasi momento il Governo, 1/10 dei componenti dell’assemblea o 1/5 dei componenti della commissione, possono richiedere lo spostamento dei lavori all’assemblea per la discussione e l’approvazione, anche del solo testo finale.

In altri casi alla commissione viene affidato un compito redigente, dove la discussione e l’approvazione dei singoli articoli avviene in commissione, ma l’approvazione del testo della legge nel suo complesso avviene in assemblea. In questo caso si dice che la commissione si riunisce in sede redigente.

Molto spesso il numero elevato di emendamenti presentati dai vari gruppi parlamentari, rischiano di stravolgere il testo del disegno di legge presentato dal Governo, oltre a rallentare i lavori parlamentari. Tale mezzo è usato spesso dalle opposizioni per creare ostruzionismo alle proposte della maggioranza. Il Governo però può porre la questione di fiducia sulle sue proposte. In questo caso, tutti gli emendamenti decadono e viene messa ai voti la proposta del Governo, dietro la minaccia di una possibile crisi di Governo nel caso in cui la sua proposta non dovesse passare.

Una volta approvata, la legge viene inviata al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Con la promulgazione il Presidente dichiara che la legge è stata regolarmente approvata e che dev’essere rispettata da tutti.

Il Presidente della Repubblica, può rifiutarsi di promulgare le leggi, solo quando siano gravemente incostituzionali. Quando invece ha obiezioni sulla conformità alla Costituzione, può rinviare il testo alle camere con messaggio motivato, chiedendo una nuova deliberazione.Se il testo dovesse essere riapprovato, allora il Presidente è obbligato a promulgarlo.

Una volta promulgata, la legge viene pubblicata, dal Ministero della Giustizia, sulla Gazzetta Ufficiale e dopo un periodo di quindici giorni entra in vigore. Il periodo che trascorre dalla pubblicazione all’entrata in vigore della legge viene definito vacatio legis, e serve affinché i destinatari possano prendere conoscenza. Questo periodo di norma è di quindici giorni, ma la stessa legge può prevedere periodi di entrata in vigore differenti.

La legislazione costituzionale

Nel potere legislativo del Parlamento rientrano anche le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali.

Le leggi di revisione costituzionale sono quelle che intervengono direttamente sugli articoli della costituzione modificandone il contenuto, mentre le altre leggi costituzionali solo quelle previste dalla setta Costituzione e integrano le sue disposizioni.

Il procedimento di approvazione di queste leggi si dice aggravato perché richiede procedure più restrittive rispetto al procedimento ordinario. Per questo la nostra è una Costituzione rigida.

Per quanto riguarda l’iniziativa, valgono le stesse regole che abbiamo visto nella legislazione ordinaria, quello che cambia è l’iter di approvazione.

La proposta di legge deve essere approvata due volte da ciascuna camera e tra una deliberazione e l’altra deve passare un periodo non inferiore a tre mesi.

Inoltre, per essere approvata, è richiesta la maggioranza semplice nella prima votazione per ciascuna camere e la maggioranza assoluta nella seconda votazione, cioè la maggioranza dei componenti di ciascuna camera.

Una volta approvata, la legge viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale, ma non entra subito in vigore perché potrebbe essere richiesto un referendum popolare, detto referendum costituzionale confermativo, attraverso il qual si chiede la volontà dei cittadini ad approvare la riforma.

Il referendum può essere richiesto da:

  • 500.000 elettori;
  • cinque consigli regionali;
  • un quinto dei componenti di ciascuna camera.

Il referendum è escluso nel casi in cui nelle due seconde deliberazioni si è raggiunta una maggioranza dei due terzi dei componenti per ciascuna camera. In questo caso la corrispondenza tra volontà dei cittadini e quella del Parlamento è presunta.

Con le leggi di revisione costituzionale di può modificare la costituzione, ma non in tutte le sue parti.

L’art. 139 impedisce che possa essere modificata la forma repubblicana, mentre si ritiene che non possa essere modificata la prima parte della Costituzione, quella relativa ai principi fondamentali, ovvero il principio democratico e i diritti della persona umana.

Testi consigliati:

[amazon_link asins=’889141316X,8891412554,8866579785,8866579483′ template=’ProductCarousel’ store=’blog0bf4-21′ marketplace=’IT’ link_id=’3c13d3c7-c17b-11e7-93ac-ab3c8b89eb64′]

Articoli correlati


Rocco Vincy

Analista/Programmatore, web developer e blogger, mi occupo di sicurezza informatica e delle comunicazioni. Co-fondatore del sito/blog "BlogAmico" Telegram: @RoccoVincy

Rocco Vincy has 241 posts and counting. See all posts by Rocco Vincy