Le antinomie

Con il termine antinomie si indicano i contrasti che si creano quando due o più norme disciplinano una medesima fattispecie ma in modo differente.

L’esigenza della certezza del diritto impone che eventuali antinomie siano risolte attraverso l’applicazione di una serie di criteri che consentano di individuare l’unica norma da applicare al caso concreto.

I criteri elaborati per la risoluzione delle antinomie generalmente accettati sono quattro: quello cronologico, quello gerarchico, quello della competenza e quello della specialità

Il criterio cronologico

Quando due norme che provengono da fonti dello stesso tipo, come due leggi o due regolamenti, sono in contrasto tra loro nel disciplinare una medesima fattispecie, allora il criterio da applicare per eliminare l’antinomia è quello cronologico, in base al quale si applica la norma più recente, in quanto quella precedente si ritiene abrogata.

Tale criterio trova, tuttavia, dei limiti nel caso in cui una delle due norme abbia carattere speciale, ma questo lo vediamo in seguito.

Si definisce abrogazione quel fenomeno giuridico in base al quale l’area di applicazione di una norma viene circoscritta nel tempo, nel senso che non troverà più applicazione dopo la sua abrogazione, ma avrà efficacia solo in una serie definita di fatti passati.

L’articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile (preleggi) regola l’applicazione del criterio cronologico, secondo il quale l’abrogazione può essere:

  • espressa, quando la nuova legge indica espressamente le disposizioni e/o le norme che si intendono abrogare, normalmente contengono la dicitura “è abrogata la disposizione X”;
  • tacita, quando le disposizioni e/o le norme della nuova legge siano incompatibili con quelle della vecchia;
  • implicita o innominata, quando la nuova legge ridisciplina l’intera materia in tal caso il legislatore usa la dicitura “sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge”.

La nuova norma, di regola, si applicherà solo per i casi futuri alla sua entrata in vigore e non per i casi precedenti. Ma tale principio può essere derogato dalla legge stessa e salvo che non si trovi nella materia penale, dove si applica il principio della legge più favorevole al reo.

Il criterio gerarchico

Quando le norme in contrasto tra loro provengono da fonti differenti (ad esempio Costituzione e legge ordinaria), allora si applica il principio secondo cui la fonte di grado inferiore non può essere in conflitto con la norma di grado superiore.

Per chiarire meglio in concetto, il criterio cronologico presuppone che nell’ordinamento le fonti si collochino a livelli diversi, per cui norme provenienti fonti di rango inferiore che siano in contrasto con norme di rango superiore devono essere annullate o disapplicate.

Il criterio di competenza

Nel nostro ordinamento la Costituzione può prevedere che alcune materie siano riservate a determinate fonti. In tal caso siamo difronte ad una riserva di competenza e la legge o gli atti ad essa equiparati che la violassero sono da considerarsi incostituzionali e devono essere annullati.

Il criterio di specialità

Quando due materie sono disciplinate da due norme, una generale e una speciale, allora la norma speciale prevale su quella di carattere generale.

In questo caso, a differenza dei criteri precedenti, entrambe le norme conservano la propria validità ed efficacia, ma per stabilire quale applicare bisognerà valutare il caso concreto.


Voci collegate:

Le fonti del diritto

Testi consigliati:

[amazon_link asins=’889141316X,8891412554,8866579785,8866579483′ template=’ProductCarousel’ store=’blog0bf4-21′ marketplace=’IT’ link_id=’3c13d3c7-c17b-11e7-93ac-ab3c8b89eb64′]

Articoli correlati


Rocco Vincy

Analista/Programmatore, web developer e blogger, mi occupo di sicurezza informatica e delle comunicazioni. Co-fondatore del sito/blog "BlogAmico" Telegram: @RoccoVincy

Rocco Vincy has 245 posts and counting.See all posts by Rocco Vincy