Le fonti del diritto

Per fonte del diritto si intende ogni atto o fatto da cui l’ordinamento riconosce la capacità di produrre norme giuridiche.

Preoccupiamoci a questo punto di definire il concetto di ordinamento giuridico: “l’ordinamento giuridico lo possiamo definire come un insieme di norme dirette a disciplinare una collettività organizzata di persone”.

L’ordinamento giuridico può essere sia originario che derivato:

  • è originario quando la sua sovranità non dipende da nessun altro ordinamento (es. lo Stato);
  • è derivato quando la sua sovranità dipende da un altro ordinamento (es. le Regioni, il cui potere deriva dallo stato).

L’ordinamento giuridico viene definito anche diritto oggettivo, distinguendolo dal diritto soggettivo che consiste nel potere di agire in concreto che viene riconosciuto ad un soggetto per soddisfare i propri interessi.

Il diritto oggettivo lo si può distinguere a sua volta in:

  • diritto pubblico: è il complesso di norme che disciplinano i rapporti tra lo Stato e gli enti pubblici, fra gli enti pubblici e i rapporti tra lo Stato o gli enti pubblici con i privati, dove i primi si trovano in una posizione di supremazia;
  • diritto privato: è l’insieme di norme che disciplinano i rapporti tra i privati cittadini o tra privati e enti pubblici, quando questi ultimi agiscono in posizione di parità rispetto ai primi.

Un altro concetto importante da definire è quello di norma giuridica:

La norma giuridica è quella regola, generale ed astratta, rivolta dallo Stato ai consociati, che ne disciplina la condotta.

Secondo la dottrina prevalente, le norme giuridiche presentano i seguenti caratteri:

  • generalità: poiché abbracciano una generalità di casi e si rivolgono alla generalità dei consociati o ad un gruppo più meno ampio di essi;
  • astrattezza: deve essere intesa come la suscettibilità di essere applicata ad un numero indefinito di casi e ad un numero indeterminato di destinatari;
  • esteriorità: nel senso che viene disciplinata l’azione che il soggetto manifesta all’esterno;
  • coercibilità: poiché possono essere applicate anche contro la volontà dei destinatari;
  • positività: le norma sono quelle effettivamente in vigore, emanate, riconosciute e tutelate dall’ordinamento giuridico.

Dopo questa breve introduzione occupiamoci ora di definire gli aspetti essenziali delle fonti del diritto.

Nell’ambito delle fonti del diritto è possibile distinguere:

  1. fonti di produzione: sono tutti gli atti e fatti che determinano la nascita, la modifica o l’estinzione delle norme giuridiche (parliamo di Costituzione, leggi, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti ecc.).
    Le fonti di produzione si dividono a loro volta in:
    1. fonti-fatto: fonti non scritte determinati da fatti sociali o naturali considerati idonei a produrre diritto (usi e consuetudini);
    2. fonti-atto: atti normativi posti in essere da organi o enti nell’esercizio dei poteri ad essi attribuiti dall’ordinamento (fonti scritte);
  2. fonti sulla produzione, sono quelle che disciplinano i procedimenti formativi delle fonti di produzione, indicando le autorità competenti ed i modi della loro approvazione;
  3. fonti di cognizione, sono gli strumenti attraverso cui è possibile conoscere le fonti di produzione.

La consuetudine è la tipica fonte atto, poiché le norme che essa produce non derivano da una manifestazione di volontà, ma da un fatto, cioè un comportamento.

Ma per poter essere considerata fonte di produzione, deve riguardare un gruppo di individui e deve necessariamente soddisfare due requisiti:

  1. il comportamento ripetuto nel tempo;
  2. la convinzione che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio.

Le fonti del diritto non hanno tutte lo stesso valore, ma sono ordinate secondo una scala gerarchica, per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (gerarchia delle fonti del diritto).

Di seguito sono elencate, in ordine gerarchico, le fonti del diritto (è possibile cliccare sul link delle singole voci per approfondire le caratteristiche della fonte):

  1. la Costituzione e le leggi costituzionali e di revisione costituzionale;
  2. le fonti comunitarie, vale a dire i trattati istitutivi, i regolamenti, le direttive e le decisioni;
  3. le fonti dell’ordinamento statale, rientrano in questa sezione le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), il referendum abrogativo;
  4. leggi regionali, che in realtà sono equiparate alle leggi statali ma con applicabilità limitata al territorio regionale;
  5. i regolamenti dell’esecutivo;
  6. le fonti locali, vale a dire gli Statuti comunali e provinciali e i regolamenti approvati dagli stessi enti;
  7. le fonti esterne all’ordinamento, vale a dire quelle che vengono recepite nell’ordinamento costituzionale italiano in virtù dell’appartenenza del nostro Paese alla Comunità internazionale;
  8. usi e consuetudini.

Voci collegate:

Le antinomie

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Rocco Vincy

Analista/Programmatore, web developer e blogger, mi occupo di sicurezza informatica e delle comunicazioni. Co-fondatore del sito/blog "BlogAmico" Telegram: @RoccoVincy

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