Le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge

Per leggi ordinarie si intendono gli atti deliberati dal Parlamento, nell’esercizio della sua funzione legislativa, secondo il procedimento disciplinato dagli art 70 e ss. della Costituzione e dai regolamenti parlamentari. Viene anche definita legge in senso formale per distinguerla dalla legge in senso materiale che sono gli atti normativi, aventi forza di legge, adottati dal governo in casi particolari previsti dalla Costituzione.

In particolare la legge (sia in senso formale che in senso materiale):

  1. è idonea a modificare o abrogare qualsiasi disposizione normativa esistente, fatta eccezione per quelle di rango costituzionale;
  2. non può essere abrogata o modificata da fonti normative di rango inferiore;
  3. può essere soggetta al controllo di conformità alla Costituzione da parte della Corte Costituzionale;
  4. può essere sottoposta a referendum abrogativo.

Alcune materie, previste dalla Costituzione, possono disciplinare esclusivamente dalla legge attraverso l’istituto della riserva di legge.

Le riserve di legge si distinguono in:

  • riserve assolute, dove l’intera materia dev’essere disciplinata solo dalla legge o atti aventi forza di legge;
  • riserve relative, in base alle quali l’intervento della legge è previsto solo per definire le caratteristiche fondamentali della disciplina, lasciando spazio alle fondi secondarie di intervenire per definirla compiutamente;
  • riserva di legge costituzionale, quando la materia è affidata a leggi costituzionali;
  • riserva di legge formale, quando la materia può essere disciplinata solo dalla legge formale, approvata dal Parlamento, e non da atti equiparati alla legge;
  • riserve rinforzate, quando oltre ad essere riservate alla legge, sono imposti ulteriori limiti, normalmente è previsto un procedimento di approvazione aggravato;

Proviamo ora a chiarire cosa si intende per legge in senso formale, ossia gli atti aventi forza di legge.

Come abbiamo precisato in precedenza, sono gli atti normativi che, pur non essendo leggi del Parlamento, ne hanno la medesima efficacia, cioè forza di legge.

Gli atti a cui la Costituzione riconosce il valore e la forza di legge sono i decreti leggi e i decreti legislativi, atti del Governo deliberati dal Consiglio dei Ministri ed emanati dal Presidente della Repubblica.

In particolare:

  • i decreti legislativi o delegati sono emanati sulla base di un’apposita legge-delega del Parlamento che, in base all’art. 76 della Costituzione, deve contenere:
    1. i principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi;
    2. il limite di tempo entro il quale il Governo deve legiferare;
    3. l’oggetto “definito” del decreto;
  • i decreti-legge, invece, sono espressione dell’autoassunzione provvisoria del potere legislativo ad opera dello stesso Governo, nei casi di necessità e di urgenza quando non è possibile un efficace intervento del Parlamento.

La Costituzione però pone dei limiti all’emanazione dei decreti-leggi, innanzi tutto affinché abbia efficacia permanente è necessario che il Parlamento, entro 60 giorni, lo converta in legge, altrimenti perde efficacia sin dall’inizio.

Inoltre il decreto-legge non può:

  1. conferire deleghe legislative;
  2. riguardare le materie previste dall’art. 72, comma 4 della Costituzione;
  3. rinnovare disposizioni di decreti legge non convertiti;
  4. regolare rapporti giuridici sorti a seguito di decreti legge non convertiti;
  5. ripristinare l’efficace di disposizione dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale.

Il controllo sulla sussistenza dei casi straordinari di necessità e urgenza che giustificano l’uso del decreto legge può essere svolto da diversi organi:

  1. dal Presidente della Repubblica in fase di emanazione;
  2. dal Parlamento;
  3. dalla Corte Costituzionale.

 


Le fonti del diritto

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Rocco Vincy

Analista/Programmatore, web developer e blogger, mi occupo di sicurezza informatica e delle comunicazioni. Co-fondatore del sito/blog "BlogAmico" Telegram: @RoccoVincy

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