Le persone fisiche e la capacità giuridica

La persona fisica è l’uomo considerato nella sua individualità e nel rapporto con gli altri.

L’uomo è riconosciuto dall’ordinamento come soggetto del mondo giuridico, capace, cioè, di essere titolare e di esercitare diritti e doveri giuridici.

I soggetti giuridici, riconosciuti dal nostro ordinamento, sono: le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti di fatto.

Il soggetto giuridico è inteso come centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive.

Possiamo definire la persona fisica, l’essere umano nato vivo e dotato di capacità giuridica e di capacità di agire,in quanto centro di imputazione di diritti e di obblighi giuridici.

La capacità giuridica

La capacità giuridica è l’idoneità, riconosciuta ad ogni persona, di essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.

La capacità giuridica è espressione di un principio di libertà e uguaglianza, e trova espressa tutela nell’art. 22 della Costituzione stabilisce che “nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome”. Inoltre la stessa non può formare oggetto di rinuncia.

La capacità giuridica si acquista automaticamente a momento della nascita, dove per nascita si intende la separazione del feto dal corpo materno e l’inizio della respirazione polmonare. Non è importante la durata minima della vita. Può essere anche di pochi istanti.

Anche se l’acquisto della capacità giuridica richiede l’evento della nascita, la legge eccezionalmente riconosce alcuni diritti al nascituro, subordinandoli all’evento della nascita.

In particolare al nascituro concepito, la legge:

  1. riconosce la capacità a succedere al tempo dell’apertura della successione;
  2. gli attribuisce la capacità di ricevere per donazione.

Al nascituro non concepito, la legge riconosce la capacità di succede esclusivamente per testamento o di ricevere per donazione, purché figlio di persona vivente al della morte del testatore e dell’atto di liberalità.

La capacità giuridica si perde al momento della morte, che va identificata con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.

Può essere importante stabilire nel caso in cui più persone muoiano nello stesso evento. Questo è il caso della commorienza.

Nell’ipotesi in cui più persone muoiano contestualmente a causa di uno stesso evento, l’ordinamento, con una presunzione relativa, superabile solo dalla prova da parte di chi ne ha interesse che uno dei commorienti sia morto prima rispetto ad un altro, stabilisce che tutti i soggetti debbano considerarsi morti nel medesimo istante.

Il problema di stabilire quale sia morto prima può avere importanti conseguenze sul piano applicativo essendo la morte il presupposto per l’apertura della successione.

La scomparsa

La figura della scomparsa ricorre quando l’individuo si è allontanata dal suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie;

L’insieme di queste due condizioni deve avverarsi in maniera tale da creare incertezza sull’attuale sorte della persona.

La scomparsa non determina modificazione dello status e della capacità giuridica della persona, risolvendosi una mera situazione di fatto.

Il tribunale competente (e cioè il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza), su richiesta degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore, con il compito di provvedere alla conservazione del patrimonio dello scomparso.

L’assenza

Trascorsi due anni dal giorno al quale risale l’ultima notizia, i presunti successori e chiunque crede, ragionevolmente, di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla sua morte, possono chiedere al tribunale competente che ne dichiari, con sentenza, l’assenza, ai sensi dell’art. 49 c.c.

L’assenza è una vera è propria situazione di diritto, in quanto viene pronunciata con un provvedimento giudiziale.

Gli effetti del provvedimento operano esclusivamente sul piano patrimoniale e si concretizzano:

  • nell’apertura del testamento;
  • nell’immissione in possesso temporaneo dei beni dell’assente in favore degli eredi testamentari o legittimi, su istanza degli stessi;
  • nel temporaneo esonero dall’adempimento delle obbligazioni per coloro che in caso di morte dell’assente ne sarebbero definitivamente liberati;
  • nello scioglimento della comunione legale e del fondo patrimoniale.

Gli effetti dell’assenza cessano in caso:

  • di ritorno della persona;
  • di prova dell’esistenza in vita;
  • di prova della sua morte;
  • di dichiarazione di morte presunta;

La dichiarazione di morte presunta

Il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, può dichiarare, con sentenza, la morte presunta in una delle seguenti ipotesi:

  • trascorsi dieci anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia dell’assente;
  • quando la persona sia scomparsa in operazioni belliche o sia stata fatta prigioniera o deportata dal nemico e siano passati due anni dal trattato di pace o tre anni dalla cessazione delle ostilità, senza che si abbiano notizie;
  • quando la scomparsa sia avvenuta a seguito di infortunio e non si hanno più notizie da oltre due anni.

Gli effetti della dichiarazione di morte presunta operano sia sul piano personale, che sul piano patrimoniale e sono equivalenti agli effetti della morte accertata.

In particolare:

  • si apre la successione ereditaria;
  • i soggetti che ottennero il possesso temporaneo dei beni dell’assente possono disporne liberamente;
  • i soggetti a cui u concessa la liberazione temporanea delle obbligazioni ne conseguono la liberazione definitiva;
  • il coniuge del presunto morto è liberato dal vincolo matrimoniale e può contrarre un nuovo matrimonio o unione civile.

In caso di ritorno o di prova di esistenza in vita, la persona dichiarata morta presunta ha diritto:

  • alla restituzione dei beni nello stato in cui si trovano;
  • all’adempimento delle obbligazioni estinte;
  • alla dichiarazione di nullità del matrimonio o dell’unione civile nel frattempo contratto dal coniuge.

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Rocco Vincy

Analista/Programmatore, web developer e blogger, mi occupo di sicurezza informatica e delle comunicazioni. Co-fondatore del sito/blog "BlogAmico" Telegram: @RoccoVincy

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