Organizzazione interna delle Camere

Le Camere sono organi di grandi dimensioni che, per funzionare bene, richiedono una complessa organizzazione interna. La Costituzione prevede che ciascuna Camera adotta il suo regolamento a maggioranza assoluta (il cinquanta percento più uno) dei suoi componenti.

Ogni Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza. 

Gli organi delle Camere sono:

  • il Presidente dell’assemblea, il quale non è un organo di indirizzo che possa orientare i lavori della Camera che presiede verso particolari obiettivi politici. Egli esercita i poteri di direzione dei lavori delle Camere e risolve i dubbi di interpretazione del regolamento.
  • l’ufficio di presidenza, la cui composizione è demandata ai regolamenti. Di regolo è composto da 4 vicepresidenti, 8 segretari al Senato e 16 alla Camera dei Deputati e 3 Questori;
  • le Giunte parlamentari, sono degli organi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che svolgono dei compiti volti a garantire il corretto funzionamento della Camera e l’autonomia del Parlamento rispetto agli altri poteri. I sui componenti vengono scelti in modo da rispecchiare, proporzionalmente, la consistenza dei gruppi parlamentari. Esistono tre giunte parlamentari alla Camera e altre tre al Senato.
  • i gruppi parlamentari, i ciascun deputato o senatore deve appartenere ad un Gruppo parlamentare, dopo la prima seduta, devono dichiarare a quale gruppo appartengono, se non lo fanno o nessun gruppo li accetta, vengono iscritti nel gruppo misto. Il numero minimo di parlamentari previsti per formare un gruppo è di 10 al Senato e 20 alla Camera dei Deputati;
  • le Commissioni Parlamentari, sono organi collegiali minori che rispecchiano le proporzioni numeriche dei gruppi parlamentari. Sono quattordici in ciascuna camere e hanno competenza su argomenti specifici. Le commissioni possono essere permanenti, bicamerali, d’inchiesta, speciali.
    Sono definite permanenti, poiché vengono costituite ad inizio legislature e durano in carica fino alla fine. Oltre alle Commissioni permanenti, ciascuna Camera può decidere di costituire Commissioni speciali, stabilendone la durata e le competenze. Le Commissioni di inchiesta vengono istituite per indagare su fatti e situazioni di rilevanza politica. I loro poteri sono quelli di un giudice che istruisce un processo: possono svolgere indagini e sentire testimoni sotto giuramento, ma non possono emettere sentenze di condanna.
    Camera e Senato hanno entrambi 14 commissioni permanenti.
    • Commissioni permanenti al Senato:
      1. 1ª Affari costituzionali
      2. 2ª Giustizia
      3. 3ª Affari esteri, emigrazione
      4. 4ª Difesa
      5. 5ª Bilancio
      6. 6ª Finanze e tesoro
      7. 7ª Istruzione pubblica, beni culturali
      8. 8ª Lavori pubblici, comunicazioni
      9. 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare
      10. 10ª Industria, commercio, turismo
      11. 11ª Lavoro, previdenza sociale
      12. 12ª Igiene e sanità
      13. 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali
      14. 14ª Politiche dell’Unione europea
    • Commissioni permanenti alla Camera
      1. 1ª Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio e Interni
      2. 2ª Giustizia
      3. 3ª Affari esteri e comunitari
      4. 4ª Difesa
      5. 5ª Bilancio, tesoro e programmazione
      6. 6ª Finanze
      7. 7ª Cultura, scienza e istruzione
      8. 8ª Ambiente, territorio e lavori pubblici
      9. 9ª Trasporti, poste e telecomunicazioni
      10. 10ª Attività produttive, commercio e turismo
      11. 11ª Lavoro pubblico e privato
      12. 12ª Affari sociali
      13. 13ª Agricoltura
      14. 14ª Politiche dell’Unione Europea

I Lavori Parlamentari

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Affinché le decisioni prese siano valide, è necessario raggiungere determinate maggioranze, in particolare è previsto un quorum strutturale e un quorum funzionale:

  • il quorum strutturale prevede che per potere deliberare in ciascuna camera dev’essere presente la maggioranza dei suoi componenti. Il quorum strutturale è presunto, cioè non viene di volta in volta verificato, a meno che non sia chiesta la verifica del numero legale da parte degli stessi parlamentari.
  • il quorum funzionale si riferisce alla maggioranza necessaria per approvare una delibera. Sono previste diversi tipi di maggioranze:
    • maggioranza semplice o relativa, quando è richiesta la metà più uno dei presenti;
    • maggioranza assoluta, quando è richiesta la metà più uno dei componenti;
    • maggioranza qualificata, quando sono previste maggioranze più ampie, ad esempio i 2/3 dei componenti.

Per quanto riguarda ai metodi di votazione, si distingue il voto palese dal voto segreto. Normalmente il voto palese è richiesto quando la deliberazione deve avere un chiaro significato politico, coma la fiducia al Governo. La segretezza, invece, vale nei casi in cui è più direttamente interpellata la coscienza personale o nelle deliberazioni politiche che si vogliono rendere indipendenti dall’indirizzo della maggioranza.

Oltre a svolgere la funzione legislativa, il Parlamento influisca anche sull’attività esecutiva del Governo attraverso una serie di strumenti di controllo che possono influenzare l’indirizzo politico del Governo.

Alcuni strumenti di controllo spettano a ciascun membro del parlamento e sono le interrogazioni e le interpellanze:

  • le interrogazioni sono domande che i parlamentari rivolgono al Governo o a un Ministro per conoscere se determinati fatti siano veri e per sollecitare il Governo a dire quanto sa su tali avvenimenti;
  • le interpellanze non riguardano fatti o avvenimenti, ma il comportamento del Governo in particolari circostanze. Servono a discutere la responsabilità del Governo per le sue azioni. L’interpellante può anche decidere di presentare una mozione per censurare il comportamento del Governo.

I mezzi di controllo sul Governo da parte delle assemblee parlamentari sono:

  • la mozione di fiducia: il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle camere per ottenere la fiducia;
  • la mozione di sfiducia: deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione;
  • le altre mozioni, il cui contenuto può essere il più vario e con le quali i parlamentari esprimono una valutazione su un comportamento articolare del Governo;
  • le risoluzioni, che sono la manifestazione di un orientamento, al fine di vincolare l’azione del Governo. Hanno contenuto analogo alla mozione, può comportare un’influenza più stringente sull’attività di indirizzo politico del Governo.

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Rocco Vincy

Analista/Programmatore, web developer e blogger, mi occupo di sicurezza informatica e delle comunicazioni. Co-fondatore del sito/blog "BlogAmico" Telegram: @RoccoVincy

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